Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.
Articolo unico
Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalita' stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette.
L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.