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Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

(Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)


A decorrere dal 1 gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.
La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.
La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione.
La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e' tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avra' diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.
I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalita' previste dalla presente legge".

Art. 2.

(Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita)


Con effetto dal 10 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' elevata a L. 2.210.000 annue.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.
La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potra' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione.
La misura di cui ai due precedenti commi non potra', in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

(Perequazione automatica delle pensioni)


A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Tale disciplina ha effetto purche' il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

Art. 4.

(Denuncia alla Cassa del reddito professionale - Sanzioni)


Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalita' di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Con la denuncia dell'anno 1978 dovra' essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 20 OTTOBRE 1982, N. 773 )).

Art. 5.

(Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche)


A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986.
Le somme di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, con gradualita' inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.

Art. 6.

(Applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale)


A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potra' applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali la cui misura verra' fissata e successivamente variata con le modalita' di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Versamento e riscossione dei contributi)


Il primo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE ANDREOTTI - ANSELMI STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO