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Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia.

Art. 5.


I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni gia' eseguite.