Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.
Art. 1.
L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".