Funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'anno finanziario 1976 e' assegnato all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo annuo di lire cento milioni per il funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni.
La spesa gravera' sul bilancio del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Art. 2.
I professori delle Universita' ed istituti superiori che siano chiamati a collaborare all'attivita' scientifica del Centro Linceo sono temporaneamente distaccati per la durata di anni tre, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione; il distacco non e' rinnovabile.
Per il distacco e' richiesto il consenso delle facolta' e degli istituti superiori di appartenenza.
Le cattedre delle quali i predetti professori risultano titolari sono rese indisponibili per tutta la durata del distacco dei medesimi.
Il contingente numerico dei professori universitari da distaccare per lo svolgimento dell'attivita' scientifica del Centro e' fissato in dieci unita'.
Per il distacco di cui al primo comma si applica il disposto del nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Art. 3.
L'Accademia nazionale dei Lincei presenta al Parlamento ed al Consiglio nazionale delle ricerche, allo scadere di ogni triennio, a partire dal 1° gennaio 1978, una relazione consuntiva e programmatica sulle attivita' del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche.
Art. 4.
All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, si provvede, quanto a L. 100.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, e, quanto a L. 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1977
LEONE ANDREOTTI - PEDINI - STAMMATI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO