N NORME. red.it

Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.

Articolo unico


Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta'".