Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita'".