Ratifica ed esecuzione della convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e del relativo scambio di note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1 novembre 1975.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo scambio di note effettuato a Kinshasa il 20 giugno - 1 novembre 1975.