Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1 giugno 1967.
Art. 12
ARTICOLO 12.
Le Parti Contraenti notificheranno al Governo depositario i nomi delle autorita' competenti che esse hanno designato in applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Il Governo depositario informera' le Parti Contraenti di tutte queste notifiche.
Le Parti Contraenti notificheranno al Governo depositario i nomi delle autorita' competenti che esse hanno designato in applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Il Governo depositario informera' le Parti Contraenti di tutte queste notifiche.