Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n: 1133, e' aumentato di lire 400 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 197°8; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.
Art. 2.
Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. E' autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sara' riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese.
La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente gravera' sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.
Art. 3.
I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di una commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e costituita da:
il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di sezione, che la presiede;
un consigliere di Stato;
quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;
il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;
il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;
due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
uno psicologo, un educatore penitenziario, un sociologo, un criminologo e un direttore di un istituto penitenziario designati dal Ministero di grazia e giustizia. La commissione ha sede presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvedera' ai servizi di segreteria. Alle riunioni della commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati.
Il parere della commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o del suo delegato e' vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.
I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonche' i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere del comitato tecnico amministrativo, integrato dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio o da un suo delegato e da due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia.
I provveditori alle opere pubbliche sono altresi' competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori.
Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.
Art. 4.
L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse.
Art. 5.
I membri del comitato tecnico amministrativo presso i provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonche' al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, cosi' come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.
Il settimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, cosi' come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente:
"Le adunanze dei comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza".
I comitati tecnico amministrativi presso i provveditorati alle opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui e' pervenuta la richiesta di parere.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente.
In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il Ministro per i lavori pubblici ha facolta' di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti conseguenti possono essere emanati dagli organi centrali del Ministero.
Art. 6.
L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.
Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a piu' professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non puo' essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.
Qualora il collegio sia composto da tre o piu' professionisti, il compenso previsto nel comma precedente puo' essere maggiorato per non piu' del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.
Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.
Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni gia' stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potra' procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.
Art. 8.
Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.
Art. 9.
Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge e' riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi e' affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 10.
Il Ministro per la grazia e giustizia e' tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e della presente legge, nonche' sui criteri seguiti in ordine alla priorita' di attuazione dei lavori stessi
Art. 11.
All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° luglio 1977
LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - BONIFACIO - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO