Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: "Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia"".
Art. 1.
L'articolo 10 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e' sostituito dal seguente:
"La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia " avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo. Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei Paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto d) dell'articolo 9 della presente legge".