Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973, aggiuntivi, rispettivamente, alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
Accordo - art. VI
Articolo VI
(aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione)
I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.
(aggiuntivo all'art. 7 della Convenzione)
I documenti processuali e le decisioni giudiziarie possono essere notificati soltanto per le vie previste dall'articolo 7 della Convenzione.