Istituzione della carriera degli ufficiali marconisti e modifica delle piante organiche del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 10.
I trecentotrentanove posti di organico, di cui al precedente articolo 2, portati in aumento nelle qualifiche delle carriere dei segretari tecnici e degli applicati tecnici sono riservati, nella prima applicazione della presente legge, all'inquadramento, nelle qualifiche previste dallo stesso articolo, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rivestito di una delle qualifiche degli uffici o dell'esercizio, che risulti utilizzate, alla data del 1 marzo 1975, per l'elaborazione elettronica dei dati alle dipendenze del servizio affari generali dell'Azienda stessa.
L'attribuzione della nuova qualifica e' subordinata alla corrispondenza risultante dal "Quadro di equiparazione delle qualifiche del personale ai fini del cambio di qualifica" approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1971, n. 12109.
I dipendenti nei cui confronti sara' adottato il provvedimento di cui sopra conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessivamente maturata nella qualifica precedentemente posseduta ed il relativo trattamento economico sara' loro determinato sulla base di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 8 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, sostitutivo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.