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Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.

Convenzione-art. XVI

Articolo XVI

1. La presente Convenzione sara' redatta in francese, inglese e spagnolo. I tre testi saranno firmati e faranno ugualmente fede.
2. Saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione con i governi interessati, testi ufficiali della presente Convenzione in arabo, italiano, portoghese e tedesco.
3. Ogni Stato contraente o gruppo di Stati contraenti potra' far redigere dal Direttore generale, di concerto con quest'ultimo, altri testi nella lingua di sua scelta.
4. Tutti i testi suddetti saranno allegati al testo firmato della presente Convenzione.