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Adeguamento monetario del limite di responsabilita' degli albergatori e imprenditori assimilati.

Articolo unico



Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo".