Rinnovo delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
Articolo unico
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.