N NORME. red.it

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di eta' e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche' si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.


I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianita' di servizio gia' maturata nonche' il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianita' di grado.

Art. 3.


I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennita' percepiti all'atto del congedo.
La restituzione delle somme verra' effettuata a rate mensili.
L'importo di ogni singola rata non dovra' essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1976
LEONE MORO - COSSIGA - COLOMBO - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO