Inderogabilita' dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, e' aggiunto il comma seguente:
"I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantita', fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili.
L'inderogabilita' non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE MORO - GULLOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO