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Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Art. 1.


L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite societa' finanziarie da esso controllate, e' autorizzato a costituire una societa' a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Alla predetta societa' possono partecipare:
societa' di costruzione e di riparazione navali;
societa' armatoriali;
societa' operanti nel campo della propulsione navale;
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.