Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprieta' intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.
Art. 20
Articolo 20
Disposizioni protocollari
1. a) La presente Convenzione e' firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa e' depositata presso il Governo della Svezia.
b) La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.
2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare.
3. Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie del testo firmato della Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia.
4. Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Disposizioni protocollari
1. a) La presente Convenzione e' firmata in un solo esemplare nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, i quattro testi facendo ugualmente fede; essa e' depositata presso il Governo della Svezia.
b) La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Stoccolma fino al 13 gennaio 1968.
2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, italiana e portoghese e nelle altre lingue che la Conferenza dovesse indicare.
3. Il Direttore generale trasmette due copie certificate conformi della presente Convenzione e di ogni modificazione adottata dalla Conferenza ai Governi degli Stati membri delle Unioni di Parigi o di Berna, al Governo di ogni altro Stato al momento in cui accede alla presente Convenzione e al Governo di ogni altro Stato che ne faccia domanda. Le copie del testo firmato della Convenzione che sono trasmesse ai Governi saranno certificate conformi dal Governo della Svezia.
4. Il Direttore generale fa registrare la presente Convenzione presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.