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Modifica agli articoli 7 e 8 della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente il regolamento di alcune questioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Gli interessi relativi al conto intestato al Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, secondo comma, dell'accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, saranno versati, a partire dal 1973, suddivisi in parti uguali, all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di sterminio ed alla Associazione nazionale ex internati.

Art. 2.


A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 3.


La liquidazione della percentuale dell'eventuale residuo attivo del conto a favore delle associazioni di cui ai precedenti articoli sara' effettuata al termine dei lavori della commissione ministeriale costituita in base all'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, e comunque prima del rendiconto finale della gestione che la Banca nazionale del lavoro dovra' presentare entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione della commissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1975
LEONE MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE