Approvazione delle convenzioni stipulate tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione, in uso ventennale, al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprieta' al demanio dello Stato, di un immobile.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvata a tutti gli effetti l'allegata convenzione stipulata il 21 aprile 1969 tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) con il relativo atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1975, con cui il detto Ente cede in uso allo stesso Ministero per la durata di 20 anni dal 1 settembre 1966 al 31 agosto 1986, l'immobile, descritto nei detti atti, da esso costruito tra i viali Asia; dell'Arte, Stendhal e della Civilta' romana per la sede degli uffici del predetto Ministero, con il patto del trasferimento gratuito in proprieta' al demanio dello Stato, al termine di tale periodo, del complesso edilizio, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale.
Art. 2.
All'onere di L. 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.
All'onere annuo di L. 342.000.000 relativo, alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3, primo comma, della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Convenzione riguardante la sede del Ministero della marina mercantile
Art. 1
ALLEGATO
ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) riguardante il complesso immobiliare adibito a sede del Ministero della marina mercantile.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantanove, addi' 21 del mese di aprile, in Roma, nei locali del palazzo degli uffici dell'Ente autonomo EUR, viale della Civilta' del lavoro, n. 23.
Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso in 16617 in data 22 marzo 1965 allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di rep, registrato a Roma - I ufficio atti pubblici - il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facolta' concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:
per il Ministero della marina mercantile il dottor Francesco DE MURO, direttore generale pro tempore degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;
il dottor Remo ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, vice commissario dell'Ente autonomo EUR, domiciliato per la carica nel palazzo degli uffici dell'EUR in viale della Civilta' del lavoro n. 23 designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso giusta deliberazione del commissario n. 18633 in data 23 maggio 1967.
E' presente altresi' il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, al quale sara' devoluta la proprieta' dell'immobile al termine della presente convenzione.
I suddetti comparenti, premesso:
che nel 1965, a seguito di trattative avviate con l'Ente autonomo EUR fu raggiunta l'intesa di massima, secondo cui il complesso edilizio nei quale dovevano trovare la propria sede gli uffici del Ministero della marina mercantile, al termine di un ventennio, sarebbe stato acquisito al patrimonio dello Stato;
che tali accordi non hanno avuto ancora definitiva conclusione, soprattutto perche', nel corso dei lavori di costruzione, si e manifestata la necessita' di nuove, opere non previste nell'originario progetto;
che per il periodo 1 settembre 1966-31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile e' stata regolarizzata mediante due contratti annuali di locazione;
che occorre ora provvedere alla stipula della convenzione definitiva, sulla cui bozza si e' espresso favorevolmente il Consiglio di Stato nelle sedute del 7 maggio 1968 e del 26 novembre 1968;
che il canone annuo di ammortamento, da pagare in rate quadrimestrali posticipate, stabilite in L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e' stato riconosciuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, come si evince dalla nota n. 9744/ I e del 29 febbraio 1968 che fa parte integrante del presente contratto, convengono quanto segue:
Art. 1.
L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in appresso denominato Ente, da' in uso al Ministero della marina mercantile l'edificio di sua proprieta' esistente sull'area compresa tra i viali dell'Arte, Asia, Stendhal e della Civilta' romana, nonche' la restante area non coperta dall'edificio stesso, avente una superficie di metri quadrati 21.500 circa, con sottostante autorimessa.
L'area di ingombro del fabbricato e l'area scoperta risultano meglio identificati rispettivamente in tinta blu e rossa nella planimetria allegata sotto la lettera "B" al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
Convenzione tra il Ministero della marina mercantile e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR) riguardante il complesso immobiliare adibito a sede del Ministero della marina mercantile.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantanove, addi' 21 del mese di aprile, in Roma, nei locali del palazzo degli uffici dell'Ente autonomo EUR, viale della Civilta' del lavoro, n. 23.
Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso in 16617 in data 22 marzo 1965 allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di rep, registrato a Roma - I ufficio atti pubblici - il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facolta' concessa dalla vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:
per il Ministero della marina mercantile il dottor Francesco DE MURO, direttore generale pro tempore degli affari generali e del personale, nato a Calangianus il 5 aprile 1909 e domiciliato per la carica presso la sede del Ministero stesso;
il dottor Remo ORSERI, nato a Trieste il 27 maggio 1907, vice commissario dell'Ente autonomo EUR, domiciliato per la carica nel palazzo degli uffici dell'EUR in viale della Civilta' del lavoro n. 23 designato ad intervenire alla stipulazione del presente atto in rappresentanza dell'Ente stesso giusta deliberazione del commissario n. 18633 in data 23 maggio 1967.
E' presente altresi' il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila) il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, al quale sara' devoluta la proprieta' dell'immobile al termine della presente convenzione.
I suddetti comparenti, premesso:
che nel 1965, a seguito di trattative avviate con l'Ente autonomo EUR fu raggiunta l'intesa di massima, secondo cui il complesso edilizio nei quale dovevano trovare la propria sede gli uffici del Ministero della marina mercantile, al termine di un ventennio, sarebbe stato acquisito al patrimonio dello Stato;
che tali accordi non hanno avuto ancora definitiva conclusione, soprattutto perche', nel corso dei lavori di costruzione, si e manifestata la necessita' di nuove, opere non previste nell'originario progetto;
che per il periodo 1 settembre 1966-31 agosto 1968, l'occupazione dell'immobile e' stata regolarizzata mediante due contratti annuali di locazione;
che occorre ora provvedere alla stipula della convenzione definitiva, sulla cui bozza si e' espresso favorevolmente il Consiglio di Stato nelle sedute del 7 maggio 1968 e del 26 novembre 1968;
che il canone annuo di ammortamento, da pagare in rate quadrimestrali posticipate, stabilite in L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e' stato riconosciuto congruo dall'ufficio tecnico erariale, come si evince dalla nota n. 9744/ I e del 29 febbraio 1968 che fa parte integrante del presente contratto, convengono quanto segue:
Art. 1.
L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in appresso denominato Ente, da' in uso al Ministero della marina mercantile l'edificio di sua proprieta' esistente sull'area compresa tra i viali dell'Arte, Asia, Stendhal e della Civilta' romana, nonche' la restante area non coperta dall'edificio stesso, avente una superficie di metri quadrati 21.500 circa, con sottostante autorimessa.
L'area di ingombro del fabbricato e l'area scoperta risultano meglio identificati rispettivamente in tinta blu e rossa nella planimetria allegata sotto la lettera "B" al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Art. 2.
L'uso avra' la durata di venti anni a partire dal 1° settembre 1966 e terminera' il 31 agosto 1986, alla quale data tutto il complesso sopradescritto passera' gratuitamente, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale, al demanio dello Stato.
L'uso avra' la durata di venti anni a partire dal 1° settembre 1966 e terminera' il 31 agosto 1986, alla quale data tutto il complesso sopradescritto passera' gratuitamente, libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale, al demanio dello Stato.
Art. 3
Art. 3.
La quota annua di ammortamento e' di L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e sara' pagata in rate posticipate quadrimestrali mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere commutati in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'Ente creditore.
Il Ministero della marina mercantile si obbliga a corrispondere all'Ente autonomo EUR il conguaglio fra le somme di L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) annue e quelle corrisposte per i primi due anni, secondo il seguente prospetto:
1° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 263.000.000 2° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 546.440.000
che vanno detratte dalla quota di ammortamento per due anni pari a:
L. 684.000.000
L. 546.440.000
-------------
L. 137.560.000
(centotrentasettemilionicinquecentosessantamila)
La quota annua di ammortamento e' di L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) e sara' pagata in rate posticipate quadrimestrali mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere commutati in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'Ente creditore.
Il Ministero della marina mercantile si obbliga a corrispondere all'Ente autonomo EUR il conguaglio fra le somme di L. 342.000.000 (lire trecentoquarantaduemilioni) annue e quelle corrisposte per i primi due anni, secondo il seguente prospetto:
1° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 263.000.000 2° anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 546.440.000
che vanno detratte dalla quota di ammortamento per due anni pari a:
L. 684.000.000
L. 546.440.000
-------------
L. 137.560.000
(centotrentasettemilionicinquecentosessantamila)
Art. 4
Art. 4.
Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le spese per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione.
Resta altresi' a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi.
Il Ministero della marina mercantile provvedera' invece alle spese di piccola manutenzione.
Secondo quanto prevede l'articolo 1609 del codice civile restano a carico dell'Ente le spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' le spese per l'eliminazione di eventuali difetti di costruzione.
Resta altresi' a carico dell'Ente la spesa relativa al premio per l'assicurazione dell'immobile contro gli incendi.
Il Ministero della marina mercantile provvedera' invece alle spese di piccola manutenzione.
Art. 5
Art. 5.
Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione.
Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal codice civile in materia di locazione.
Art. 6
Art. 6.
Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.
Art. 7
Art. 7.
Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, e' redatto in carta libera e sara' registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94i' della legge di registro. Il contratto sara' impegnativo per il Ministero della marina mercantile e per l'Ente autonomo EUR dopo le prescritte approvazioni.
E, richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 6 (sei) pagine circa.
F.to Francesco DE MURO
F.to Remo ORSERI nel nome
F.to Ugo CALDERONI
F.to Vincenzo LIPARI ufficiale rogante
Il presente contratto, che interessa lo Stato e l'Ente autonomo esposizione universale di Roma ad esso parificato, e' redatto in carta libera e sara' registrato gratuitamente a norma dell'articolo 94i' della legge di registro. Il contratto sara' impegnativo per il Ministero della marina mercantile e per l'Ente autonomo EUR dopo le prescritte approvazioni.
E, richiesto, io, ufficiale rogante, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia consta di n. 6 (sei) pagine circa.
F.to Francesco DE MURO
F.to Remo ORSERI nel nome
F.to Ugo CALDERONI
F.to Vincenzo LIPARI ufficiale rogante
Atto aggiuntivo alla Convenzione
Art. 1
ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata al 21 aprile 1969 tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio al demanio dello Stato di un immobile.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosettantacinque, addi' 22 del mese di marzo in Roma, nei locali del palazzo degli uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civilta' del lavoro, n. 23.
Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma - I ufficio atti pubblici - il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facolta' concessa dall'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:
il signor dottor Eugenio SILIPO, nato a Nicastro il 15 novembre 1914 e domiciliato per la carica presso il Ministero della marina mercantile, il quale interviene e stipula il presente atto in rappresentanza del Ministero stesso nella sua qualita' di direttore generale della direzione affari generali e personale;
il signor dottor Eduardo GRECO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 28 giugno 1903 e domiciliato per la carica in Roma nel palazzo degli uffici dell'EUR, viale della Civilta' del lavoro n. 23, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo nella sua qualita' di commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in virtu' dell'articolo 10 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, recante norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1973;
e' presente altresi' il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila), il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Direzione generale demanio - al quale sara' devoluta la proprieta' dell'immobile al termine della convenzione 21 aprile 1969;
PREMESSO
che con convenzione stipulata a mio rogito tra le stesse parti in data 21 aprile 1969, n. 4635 di rep., si e' convenuto che l'immobile di proprieta' dell'Ente autonomo EUR, edificato su area compresa tra i viali dell'Arte, Stendhal e della Civilta' romana, con le relative pertinenze, sia dato in uso al Ministero della marina mercantile per venti anni dal 1 settembre 1966 al 31 agosto 1986, verso il corrispettivo annuo di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) con il patto che alla predetta data di scadenza della locazione l'intero complesso edilizio di cui sopra passera' gratuitamente libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato;
che tale convenzione, contenente l'anzidetto patto di devoluzione gratuita al demanio dello Stato del complesso edifizio in parola, deve essere approvata con apposita legge;
che nel frattempo il Ministero della marina mercantile ha occupato di fatto l'immobile di cui sopra;
che con l'articolo 3 della citata convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente autonomo EUR alla data del 31 agosto 1968 per la differenza tra il corrispettivo annuo come sopra fissato e gli acconti percepiti dall'Ente stesso quali canoni di locazione per l'occupazione di fatto dell'immobile;
che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti all'Ente EUR ulteriori acconti quali canoni di locazione per un importo complessivo di L. 1.842.672.524 (un miliardo ottocentoquarantaduemilioni
seicentosettantaduemilacinquecentoventiquattro) comprensivo della somma indicata nel citato articolo 3 della convenzione, come si evince dal seguente prospetto che riassume tutti i pagamenti disposti:
somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 11 dicembre 1967, n. 4440 di rep., per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 214,169.862 somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 19 dicembre 1967, n. 4443 di rep., per il periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 10 dicembre 1970 - approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1970 per il periodo 1 settembre 1968-31 dicembre 1970 . L. 661360.000 somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 23 novembre 1972 - approvato con decreto ministeriale 25 novembre 1972 per il periodo 1 gennaio 197114 marzo 1972. . . . L. 341.702.662 somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 7 dicembre 1972, n. 5142 di rep., per il periodo 1 gennaio 1973-31 dicembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 21 dicembre 1973 - approvato con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 sui canoni dovuti quale ulteriore acconto per il periodo 15 marzo 1972-31 dicembre 1972. . . . . . . . . L. 58.560.000 somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 22 dicembre 1973, n. 5245 di rep., per il periodo 1 gennaio 1974-31 dicembre 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 24 dicembre 1974 - approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974 quale ulteriore acconto sui canoni dovuti per il periodo 15 marzo 1972- 31 dicembre 1972. . . . . . . . . . . . . . L. 58.560.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.184.672.524
che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute fino al 31 dicembre 1974 a termini della citata convenzione secondo il prospetto che segue:
n. 8 annualita' di L. 342.000.000 ciascuna per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.736.000.000 un terzo dell'annualita' per il quadrimestre 1 settembre-31 dicembre 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . L. 114.000.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . L. 2.850.000.000
che pertanto il credito dell'Ente EUR maturato al 31 dicembre 1974 ammonta a L. 665.327.476
(seicentosessantacinquemilionitrecentoventisettemilaquattrocentosetta ntasei);
che in pendenza dell'approvazione della convenzione ed in relazione al credito dell'Ente EUR come sopra maturato occorre provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per rettificare quanto indicato all'articolo 3 della convenzione stessa;
che con l'occasione le parti intendono precisare i dazi catastali dell'immobile omessi nella descrizione effettuante all'articolo 1 della predetta convenzione ai fini della regolarizzazione della relativa trascrizione sui pubblici registri immobiliari;
che inoltre, le parti, tenuto conto dei ritardi come sopra verificatisi nella regolarizzazione del rapporto e nel conseguente pagamento dei corrispettivi dovuti, intendono modificare le modalita' di pagamento delle rate di ammortamento previste nel citato articolo 3 della convenzione, anche per adeguarle alle nuove statuizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.
Art. 1.
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata al 21 aprile 1969 tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio al demanio dello Stato di un immobile.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosettantacinque, addi' 22 del mese di marzo in Roma, nei locali del palazzo degli uffici dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, viale della Civilta' del lavoro, n. 23.
Davanti a me dottor Vincenzo LIPARI, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per l'Ente autonomo esposizione universale di Roma, costituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, giusta deliberazione del commissario dell'Ente stesso n. 16617 in data 22 marzo 1965, allegata in copia al contratto stipulato il 22 aprile 1965 al n. 4073 di repertorio, registrato a Roma - I ufficio atti pubblici - il 19 maggio 1965 al n. 5858, serie A, vol. 1796 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, me consenziente, rinunciato, giusta la facolta' concessa dall'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente presentati:
il signor dottor Eugenio SILIPO, nato a Nicastro il 15 novembre 1914 e domiciliato per la carica presso il Ministero della marina mercantile, il quale interviene e stipula il presente atto in rappresentanza del Ministero stesso nella sua qualita' di direttore generale della direzione affari generali e personale;
il signor dottor Eduardo GRECO, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 28 giugno 1903 e domiciliato per la carica in Roma nel palazzo degli uffici dell'EUR, viale della Civilta' del lavoro n. 23, il quale dichiara di intervenire al presente atto, e di stipularlo nella sua qualita' di commissario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, in virtu' dell'articolo 10 del regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, recante norme per la esecuzione della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e giusta decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1973;
e' presente altresi' il dottor professor Ugo CALDERONI, nato a Prata (L'Aquila), il 9 marzo 1911, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero delle finanze, direttore generale del demanio, in rappresentanza del Ministero delle finanze - Direzione generale demanio - al quale sara' devoluta la proprieta' dell'immobile al termine della convenzione 21 aprile 1969;
PREMESSO
che con convenzione stipulata a mio rogito tra le stesse parti in data 21 aprile 1969, n. 4635 di rep., si e' convenuto che l'immobile di proprieta' dell'Ente autonomo EUR, edificato su area compresa tra i viali dell'Arte, Stendhal e della Civilta' romana, con le relative pertinenze, sia dato in uso al Ministero della marina mercantile per venti anni dal 1 settembre 1966 al 31 agosto 1986, verso il corrispettivo annuo di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) con il patto che alla predetta data di scadenza della locazione l'intero complesso edilizio di cui sopra passera' gratuitamente libero da pesi o vincoli di qualsiasi genere e senza alcun altro atto formale al demanio dello Stato;
che tale convenzione, contenente l'anzidetto patto di devoluzione gratuita al demanio dello Stato del complesso edifizio in parola, deve essere approvata con apposita legge;
che nel frattempo il Ministero della marina mercantile ha occupato di fatto l'immobile di cui sopra;
che con l'articolo 3 della citata convenzione veniva determinato il conguaglio spettante all'Ente autonomo EUR alla data del 31 agosto 1968 per la differenza tra il corrispettivo annuo come sopra fissato e gli acconti percepiti dall'Ente stesso quali canoni di locazione per l'occupazione di fatto dell'immobile;
che successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1974 sono stati corrisposti all'Ente EUR ulteriori acconti quali canoni di locazione per un importo complessivo di L. 1.842.672.524 (un miliardo ottocentoquarantaduemilioni
seicentosettantaduemilacinquecentoventiquattro) comprensivo della somma indicata nel citato articolo 3 della convenzione, come si evince dal seguente prospetto che riassume tutti i pagamenti disposti:
somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 11 dicembre 1967, n. 4440 di rep., per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 214,169.862 somma corrisposta in dipendenza del contratto di locazione 19 dicembre 1967, n. 4443 di rep., per il periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 10 dicembre 1970 - approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1970 per il periodo 1 settembre 1968-31 dicembre 1970 . L. 661360.000 somma corrisposta in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 23 novembre 1972 - approvato con decreto ministeriale 25 novembre 1972 per il periodo 1 gennaio 197114 marzo 1972. . . . L. 341.702.662 somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 7 dicembre 1972, n. 5142 di rep., per il periodo 1 gennaio 1973-31 dicembre 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 21 dicembre 1973 - approvato con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 sui canoni dovuti quale ulteriore acconto per il periodo 15 marzo 1972-31 dicembre 1972. . . . . . . . . L. 58.560.000 somme corrisposte in dipendenza del contratto di locazione 22 dicembre 1973, n. 5245 di rep., per il periodo 1 gennaio 1974-31 dicembre 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 283.440.000 somme corrisposte in dipendenza dell'atto di riconoscimento di debito 24 dicembre 1974 - approvato con decreto ministeriale 27 dicembre 1974 quale ulteriore acconto sui canoni dovuti per il periodo 15 marzo 1972- 31 dicembre 1972. . . . . . . . . . . . . . L. 58.560.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.184.672.524
che detta somma deve essere detratta dall'ammontare delle rate di ammortamento dovute fino al 31 dicembre 1974 a termini della citata convenzione secondo il prospetto che segue:
n. 8 annualita' di L. 342.000.000 ciascuna per il periodo 1° settembre 1966-31 agosto 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.736.000.000 un terzo dell'annualita' per il quadrimestre 1 settembre-31 dicembre 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . L. 114.000.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . L. 2.850.000.000
che pertanto il credito dell'Ente EUR maturato al 31 dicembre 1974 ammonta a L. 665.327.476
(seicentosessantacinquemilionitrecentoventisettemilaquattrocentosetta ntasei);
che in pendenza dell'approvazione della convenzione ed in relazione al credito dell'Ente EUR come sopra maturato occorre provvedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per rettificare quanto indicato all'articolo 3 della convenzione stessa;
che con l'occasione le parti intendono precisare i dazi catastali dell'immobile omessi nella descrizione effettuante all'articolo 1 della predetta convenzione ai fini della regolarizzazione della relativa trascrizione sui pubblici registri immobiliari;
che inoltre, le parti, tenuto conto dei ritardi come sopra verificatisi nella regolarizzazione del rapporto e nel conseguente pagamento dei corrispettivi dovuti, intendono modificare le modalita' di pagamento delle rate di ammortamento previste nel citato articolo 3 della convenzione, anche per adeguarle alle nuove statuizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso.
Art. 1.
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Art. 2.
L'immobile di cui in premessa oggetto della convenzione 21 aprile 1969 non e' censito nel nuovo catasto edilizio urbano perche' di recente costruzione ma insiste su area di metri quadrati 21.500 circa distinta nel vigente catasto rustico del comune di Roma alle partite numeri 38165, 38159 e 38166 al foglio n. 873 con parte delle particelle numeri 18, 282 e 233.
L'immobile di cui in premessa oggetto della convenzione 21 aprile 1969 non e' censito nel nuovo catasto edilizio urbano perche' di recente costruzione ma insiste su area di metri quadrati 21.500 circa distinta nel vigente catasto rustico del comune di Roma alle partite numeri 38165, 38159 e 38166 al foglio n. 873 con parte delle particelle numeri 18, 282 e 233.
Art. 3
Art. 3.
Le parti a rettifica di quanto indicato all'articolo 3 della convenzione 21 aprile 1969 accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma alla data del 31 dicembre 1974 in dipendenza delle pattuizioni contenute nella convenzione stessa risulta dal seguente riepilogo:
somme dovute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.850.000.000 somme gia' versate . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.184.672.524 Residuo credito dell'Ente EUR:
al 31 dicembre 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 665.327.476
Inoltre ad ulteriore rettifica del citato articolo 3 le parti convengono che la quota annua di ammortamento di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) sara' pagata in rate annuali anticipate mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere accreditati sul conto corrente postale n. 1/11046 intestato all'Ente autonomo esposizione universale di Roma creditore, nei termini e con le modalita' dell'articolo 67-bis aggiunto al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
Le parti a rettifica di quanto indicato all'articolo 3 della convenzione 21 aprile 1969 accertano che il residuo credito dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma alla data del 31 dicembre 1974 in dipendenza delle pattuizioni contenute nella convenzione stessa risulta dal seguente riepilogo:
somme dovute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.850.000.000 somme gia' versate . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.184.672.524 Residuo credito dell'Ente EUR:
al 31 dicembre 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 665.327.476
Inoltre ad ulteriore rettifica del citato articolo 3 le parti convengono che la quota annua di ammortamento di L. 342.000.000 (trecentoquarantaduemilioni) sara' pagata in rate annuali anticipate mediante ruolo di spesa fissa emesso dal Ministero della marina mercantile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. I relativi importi dovranno essere accreditati sul conto corrente postale n. 1/11046 intestato all'Ente autonomo esposizione universale di Roma creditore, nei termini e con le modalita' dell'articolo 67-bis aggiunto al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
Art. 4
Art. 4.
I precedenti atti aggiuntivi 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974 con i quali veniva accertato il credito dell'Ente EUR rispettivamente fino al 31 agosto 1969, al 31 dicembre 1970 ed al 31 dicembre 1973 devono ritenersi superati e pertanto annullati dal presente atto.
I precedenti atti aggiuntivi 23 luglio 1970, 20 aprile 1971 e 18 aprile 1974 con i quali veniva accertato il credito dell'Ente EUR rispettivamente fino al 31 agosto 1969, al 31 dicembre 1970 ed al 31 dicembre 1973 devono ritenersi superati e pertanto annullati dal presente atto.
Art. 5
Art. 5.
Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella gia' richiamata convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.
Restano fermi ed immutati tutti gli altri patti e condizioni stabiliti nella gia' richiamata convenzione 21 aprile 1969, se ed in quanto non risultino modificati dalle clausole del presente atto.
Art. 6
Art. 6.
Il presente atto sara' approvato contestualmente alla convenzione 21 aprile 1969 piu' volte citata.
Il presente atto sara' approvato contestualmente alla convenzione 21 aprile 1969 piu' volte citata.
Art. 7
Art. 7.
Per ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
E, richiesto, io, ufficiale rogante, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n. 9 pagine circa.
F.to Eugenio SILIPO nella qualita'
F.to Edoardo GRECO nella qualita'
F.to Ugo CALDERONI nella qualita'
F.to Vincenzo LIPARI ufficiale rogante
Per ogni effetto di legge le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.
E, richiesto, io, ufficiale rogante, delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e letto il presente atto a chiara ed intellegibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volonta'.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n. 9 pagine circa.
F.to Eugenio SILIPO nella qualita'
F.to Edoardo GRECO nella qualita'
F.to Ugo CALDERONI nella qualita'
F.to Vincenzo LIPARI ufficiale rogante
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1975
LEONE MORO - GIOIA - COLOMBO - VISENTINI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE