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Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 1.


Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto".