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Assegnazione di un contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti da destinarsi alla gestione delle istituzioni scolastiche dell'ente stesso.

Art. 1.


A decorrere dall'esercizio finanziario 1975 e' concesso all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo ordinario di lire 900 milioni annui da destinarsi nel bilancio dell'ente alla gestione delle istituzioni scolastiche da esso promosse e funzionanti alla data della presente legge.
Detto contributo verra' a cessare all'atto del passaggio delle dette istituzioni scolastiche allo Stato e sara' portato in aumento dei competenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.