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Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.
Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro per l'interno terra' conto del numero degli insegnanti gia' in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.

Art. 2.


Lo stato giuridico ed il trattamento economico rimangono quelli in vigore per tale categoria di insegnanti nell'amministrazione di provenienza.

Art. 3.



Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sara' appositamente programmato dal Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvedera' il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

Art. 4.


Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.

Art. 5.


La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1975
LEONE MORO - MALFATTI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE