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Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.

Art. 1.


E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.