Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.