Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e' aggiunto il seguente:
"Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere accesso diretto da area pubblica o private qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico".
Art. 2.
Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, limitatamente alle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e' prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975.
Art. 3.
La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325, puo' essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1975
LEONE MORO - DONAT-CATTIN - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE