Approvazione ed esecuzione dello scambio di note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato lo scambio di note fra l'Italia ed il Giappone, effettuato in Roma il 18 luglio 1972, per il risarcimento dei danni subiti durante la seconda guerra mondiale da persone fisiche e giuridiche italiane.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Art. 3.
Le somme corrisposte dal Governo giapponese saranno versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975
LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E IL GIAPPONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ITALIANE.
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese
Roma, 18 luglio 1972
Eccellenza,
Ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al
trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche italiane da parte delle autorita' giapponesi nel corso della seconda guerra mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:
1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le
sofferenze inflitti dalle autorita' giapponesi a persone fisiche e giuridiche italiane nel corso della seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone paghera' spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche italiane.
2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verra' effettuato nel piu' breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.
3. Sara' esclusivo compito del Governo della Repubblica italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1 fra le persone fisiche e giuridiche italiane interessate.
4. Il Governo della Repubblica italiana conferma che tutte le
questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorita' giapponesi durante la seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovra' effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.
Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le
assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
TOKICHI TAKANO
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso la Repubblica italiana
On. Senatore
Prof. Giuseppe MEDICI
Ministro per gli affari esteri - ROMA
-------------
Roma, 18 luglio 1972
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:
"Ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al
trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche italiane da parte delle autorita' giapponesi nel corso della seconda guerra mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:
1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le
sofferenze inflitti dalle autorita' giapponesi a persone fisiche e giuridiche italiane nel corso della seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone paghera' spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche italiane.
2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verra' effettuato nel piu' breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.
3. Sara' esclusivo compito del Governo della Repubblica italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1° fra le persone fisiche e giuridiche italiane interessate.
4. Il Governo della Repubblica italiana conferma che tutte le
questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorita' giapponesi durante la seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovra' effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.
Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le
assicurazioni della mia piu' alta considerazione".
Ho inoltre l'onore di confermare a nome del mio Governo che anche il Governo della Repubblica italiana e' d'accordo su quanto precede e che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta sono considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le
assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Giuseppe MEDICI
Ministro per gli affari esteri
Sua Eccellenza
Sig. TOKICHI TAIKANO
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso
la Repubblica italiana - ROMA
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese
Roma, 18 luglio 1972
Eccellenza,
Ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al
trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche italiane da parte delle autorita' giapponesi nel corso della seconda guerra mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:
1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le
sofferenze inflitti dalle autorita' giapponesi a persone fisiche e giuridiche italiane nel corso della seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone paghera' spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche italiane.
2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verra' effettuato nel piu' breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.
3. Sara' esclusivo compito del Governo della Repubblica italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1 fra le persone fisiche e giuridiche italiane interessate.
4. Il Governo della Repubblica italiana conferma che tutte le
questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorita' giapponesi durante la seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovra' effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.
Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le
assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
TOKICHI TAKANO
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso la Repubblica italiana
On. Senatore
Prof. Giuseppe MEDICI
Ministro per gli affari esteri - ROMA
-------------
Roma, 18 luglio 1972
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:
"Ho l'onore di fare riferimento ad alcune questioni relative al
trattamento cui furono sottoposte persone fisiche e giuridiche italiane da parte delle autorita' giapponesi nel corso della seconda guerra mondiale e di confermare, a nome del mio Governo, la seguente intesa raggiunta tra i due Governi relativamente alle dette questioni:
1. Al fine di esprimere simpatia e rammarico per i danni e le
sofferenze inflitti dalle autorita' giapponesi a persone fisiche e giuridiche italiane nel corso della seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), il Governo del Giappone paghera' spontaneamente l'ammontare di un milione e duecentomila dollari USA al Governo della Repubblica italiana a beneficio di tali persone fisiche e giuridiche italiane.
2. Il pagamento dell'ammontare di cui al precedente paragrafo 1° verra' effettuato nel piu' breve tempo possibile, non oltre tre mesi a partire dall'entrata in vigore della presente intesa.
3. Sara' esclusivo compito del Governo della Repubblica italiana di distribuire l'ammontare di cui al paragrafo 1° fra le persone fisiche e giuridiche italiane interessate.
4. Il Governo della Repubblica italiana conferma che tutte le
questioni derivanti o connesse con misure adottate dalle autorita' giapponesi durante la seconda guerra mondiale (incluse le ostilita' in Cina a partire dal 7 luglio 1937), sono completamente e definitivamente regolate e si impegna a garantire che il Governo del Giappone non dovra' effettuare alcun pagamento ulteriore relativamente a tali questioni.
Ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza a conferma di quanto precede a nome del Governo della Repubblica italiana siano considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le
assicurazioni della mia piu' alta considerazione".
Ho inoltre l'onore di confermare a nome del mio Governo che anche il Governo della Repubblica italiana e' d'accordo su quanto precede e che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta sono considerate come costituenti un accordo tra i due Governi.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le
assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Giuseppe MEDICI
Ministro per gli affari esteri
Sua Eccellenza
Sig. TOKICHI TAIKANO
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso
la Repubblica italiana - ROMA