Programma di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonche' per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, presentera' al Parlamento un piano organico pluriennale di sviluppo e potenziamento dei servizi postali e di telecomunicazione, da predisporre sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del programma economico nazionale.
Il piano di cui al comma precedente sara' comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.
In attesa della presentazione del piano pluriennale l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 830 miliardi.
Art. 2.
L'importo indicato all'articolo 1 sara' destinato:
1) per lire 250 miliardi all'acquisto e all'istallazione di impianti per:
a) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) il completamento e l'ampliamento della meccanizzazione e automazione dei servizi del bancoposta;
c) la realizzazione del sistema informativo globale;
d) il completamento e l'ampliamento della commutazione elettronica nelle centrali telegrafiche e trasmissione dati;
2) per lire 400 miliardi alla realizzazione di nuovi complessi edilizi per l'allocamento degli impianti di cui all'alinea precedente nonche' delle opere edilizie aventi carattere di strumentalita' con il funzionamento degli impianti stessi;
3) per lire 180 miliardi alla costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.
Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 830 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione, in ragione di:
lire 50 miliardi per il 1975, di cui lire 5 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 130 miliardi per il 1976, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 120 miliardi per il 1977, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 110 miliardi per il 1978, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 110 miliardi per il 1979, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 110 miliardi per il 1980, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 100 miliardi per il 1981, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 100 miliardi per il 1982, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio.
Art. 4.
Il programma di interventi straordinari sara' sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verra' quindi approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.
Le eventuali variazioni al programma saranno approvate con le stesse modalita'.
Il programma e le eventuali variazioni sono comunicati al Parlamento prima dell'invio al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dara' comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.
Art. 5.
Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa per le opere e forniture di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 2 per l'importo complessivo di lire 650 miliardi si provvedera' con operazioni di credito.
A tal fine l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, in relazione alle effettive necessita', fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 650 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti.
Per il finanziamento della spesa per la costruzione degli alloggi di servizio di cui al punto 3 dello stesso articolo 2 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 180 miliardi, da somministrarsi nelle misure previste per ciascun anno dal precedente articolo 3.
Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, anche con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sara' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione.
Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle anticipazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti.
Art. 6.
Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui e delle anticipazioni da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero, e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 7.
Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'articolo 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropriazione, secondo le disposizioni dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformera' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
La concessione cessera' di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede.
Art. 8.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari per un importo complessivo di lire 220 miliardi, di cui lire 200 miliardi per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi "centri nodali" e lire 20 miliardi per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai propri dipendenti.
Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente si applicano tutte le disposizioni dettate dalla presente legge per l'analogo programma di interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi comprese quelle relative al finanziamento della spesa ed al rimborso dei mutui all'uopo contratti.
Gli stanziamenti che saranno all'uopo iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda di Stato per i servizi telefonici, entro i quali dovranno essere contenuti i pagamenti annuali, sono stabiliti in ragione di:
lire 14 miliardi per il 1975, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 28 miliardi per il 1976, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1977, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1978, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1979, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 30 miliardi per il 1980, di cui lire 3 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 29 miliardi per il 1981, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio;
lire 29 miliardi per il 1982, di cui lire 2 miliardi per gli alloggi di servizio.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
Art. 10.
E' autorizzato in favore del fondo speciale istituito presso l'IMI ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica.
L'erogazione della somma di cui al comma precedente e' effettuata dall'IMI secondo le forme previste dalle lettere b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificata dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, ed inoltre sotto forma di contributi nella spesa dei progetti di ricerca - in misura non superiore al 50 per cento - qualora si tratti di organismi non aventi fini di lucro che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito di programmi previsti da accordi di cooperazione internazionale.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive relativi ai settori di cui al primo comma, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, per quanto riguarda la verifica di conformita' dei progetti di cui al comma, precedente agli indirizzi della politica scientifica nazionale, la sottoposizione alla approvazione del CIPE dei progetti stessi e' effettuata dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Nella relazione sull'utilizzo del fondo IMI per il finanziamento della ricerca applicata, allegata alla relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, si dara' conto, in modo specifico, dell'impiego delle somme erogate a norma del presente articolo.
Ai fini dell'apporto di cui al primo comma e' autorizzato lo stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1975 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975.
Art. 11.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1975
LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO - ANDREOTTI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: REALE