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Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati.

Art. 21.


L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di bandire, anche in deroga alle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni in favore di particolari categorie di candidati, concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nella qualifica di guardiano - da destinare a mansioni di guardamassi in predeterminati tratti di linea - riservati ai cittadini che dimostrino di conoscere la lingua tedesca a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove d'esame previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.
I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Azienda per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.