Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Ai sottufficiali ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo forestale dello Stato che contraggono la ferma di anni 3, e' corrisposto, all'atto della nomina, un premio di L. 250.000.
Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi menzionati al comma precedente, e' corrisposto, all'atto del conseguimento della prima rafferma, un premio di L. 350.000 ed al conseguimento della seconda rafferma un premio di L. 250.000.
La decorrenza dei benefici di cui ai commi precedenti e' fissata al 1 gennaio 1975.
I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto di qualsiasi ritenuta.
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in complessive L. 6.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1975
LEONE MORO - GUI - REALE - ANDREOTTI - VISENTINI - COLOMBO - FORLANI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: REALE