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Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.

Articolo unico



Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio