Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle Immunita' ed atti connessi.
Art. 1.
La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972 n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, puo' riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto Istituto.
La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria puo' riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.