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Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e' aumentata, in conformita' alla decisione del 26 aprile 1971 del Consiglio dei Governatori della Banca stessa, di 120 milioni di unita' di conto.
Di tale somma, sara' versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unita' di conto.

Art. 2.


La spesa di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3.750 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Art. 3.


E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.
I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro.
Con lo stesso decreto e' concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.
Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalita' indicate nel precedente primo comma.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato, nonche' per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.
Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi.

Art. 4.


All'onere relativo agli esercizi finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1973
LEONE RUMOR - LA MALFA - MORO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI