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Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre
1974.
((1))
Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto.
L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle A e B allegate al medesimo decreto-legge e' applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 21 dicembre 1974, n. 693 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, numero 846, e' prorogato dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1975."

Art. 2.


Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, fruiranno, dal 1 gennaio 1974, della esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio.

Art. 3.



La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1973
LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI - DE MITA - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI