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Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra.

Articolo unico


Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole:
"Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 e' data facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni".
La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.