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Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 1.


In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente legge, gia' sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.