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Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto.

Art. 1.


Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualita' ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.
L'ammasso e' gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.
Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.
Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il consorzio terra' gestione separata.