Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di cancerologia.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' previsto dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.