N NORME. red.it

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.

Art. 21.


Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.
Costoro, accertata l'integrita' dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorita' che ha eseguito il prelievo, la quale e' tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.