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Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Art. 20

Articolo 20

1. La presente convenzione non fede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della convenzione per tale Stato.
2. Nessuno Stato contraente sara' tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione alle esecuzioni o alle emissioni di radiodiffusione effettuate, ovvero ai fonogrammi registrati, anteriormente alla data di entrata in vigore della convenzione per tale Stato.