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Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1957.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.