Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1957.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.