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Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali.

Articolo unico


Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato.