N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

Art. 21

Articolo 21
Studenti, tirocinanti o apprendisti

Le somme che uno studente, un tirocinante o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato.