Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato di lire 80 milioni autorizzato con legge 18 ottobre 1966, n. 883, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e' elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1972.
Art. 2.
All'onere di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per ognuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dei rispettivi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1973
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