Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
Art. 21.
Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili, in via transitoria anche al personale non docente sprovvisto del titolo richiesto.