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Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972; 1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969; 2) Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969.

Accordo-art. 1

Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaouncde' il 29 luglio 1969.

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio;
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il Trattato;
Considerando che gli Stati membri della Comunita' Economica Europea e la Comunita' hanno proceduto oggi alla firma di un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmata il 29 luglio 1969 a Yaounde', in appresso denominato lo Accordo di associazione;
Considerando che gli Stati membri hanno deciso in tale occasione di aumentare di 5 milioni di unita' di conto le somme messe a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1969):
Considerando che conviene dunque modificare l'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969,
Previa consultazione della Commissione delle Comunita' Europee,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' e' modificato come segue:
"2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, incaricata di gestire il Fondo alle condizioni previsto all'articolo 8, un importo di 905 milioni di unita' di conto secondo la seguente ripartizione:



Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.444.444,5 UC Repubblica Fed. di Germania. . . . . . . . . . . . . 300.158.333,5 UC Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.158.333,5 UC Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.381.111 UC Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.413.333 UC Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.444.444,5 UC



3. L'importo di cui al paragrafo 2 e' cosi' suddiviso:
a) 833 milioni di unita' di conto per gli Stati associati, di cui
752,5 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e
80,5 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio;
b) 72 milioni di unita' di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui 62 milioni sotto forma di aiuti rimborsabili e 10 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio".