Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forli', Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche sono fissati come segue:
1) comune di Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000.000 2) comune di Cassino. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.500.000 3) comune di Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 115.000.000 4) comune di Forli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000.000 5) comune di Frosinone. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000.000 6) comune di Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000.000 7) comune di Melfi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 8) comune di Milano. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000.000 9) comune di Nuoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000.000 10) comune di Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250.000.000 11) comune di Pavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.000.000 12) comune di Pisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000.000 13) comune di Rieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000.000 14) comune di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000.000
Art. 2.
Allorche' sara' stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprieta' demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forli' e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sara' corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.
Art. 3.
All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - GONELLA - MALAGODI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA