Norme sulla corresponsione dell'indennita' speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
I primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:
aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 60.000
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque".
Art. 2.
Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' l'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Art. 3.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della guardia di finanza.
Art. 4.
I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1 ottobre 1971.
Art. 5.
All'onere di lire 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.
All'onere di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1973
LEONE ANDREOTTI - TANASSI - VALSECCHI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA